Art. 4
Selezione dell’organizzazione di revisione
In vigore dal 20 ott 2023
Selezione dell’organizzazione di revisione
1. Prima di selezionare un’organizzazione di revisione, il fornitore sottoposto a revisione verifica se l’organizzazione oggetto della selezione soddisfi i requisiti di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.
2. Qualora l’organizzazione di revisione oggetto della selezione sia composta da più di una persona giuridica o intenda ricorrere a uno o più subappaltatori, il fornitore sottoposto a revisione verifica che tutti i subappaltatori e le persone giuridiche:
a)
rispettino individualmente i requisiti di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2022/2065;
b)
rispettino congiuntamente il requisito di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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