Art. 3
Ambito di applicazione della revisione e livello di garanzia ragionevole
In vigore dal 20 ott 2023
Ambito di applicazione della revisione e livello di garanzia ragionevole
1. La modalità e la durata della revisione sono tali da consentire all’organizzazione di revisione di valutare la conformità del fornitore sottoposto a revisione a tutti gli obblighi e gli impegni sottoposti a revisione con un livello di garanzia ragionevole.
2. Il periodo di riferimento della revisione ha inizio immediatamente dopo la conclusione del periodo di riferimento della revisione precedente e termina in una data che consente all’organizzazione di revisione di eseguire la revisione entro il termine prescritto dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, effettuando la valutazione a norma del paragrafo 1 sulla base delle prove raccolte e delle procedure di revisione svolte durante tale periodo e completando e presentando al fornitore sottoposto a revisione la relazione di revisione a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, di tale regolamento.
3. Qualora in precedenza non siano state effettuate revisioni, il periodo di riferimento della revisione inizia quattro mesi dopo la notifica di cui all’articolo 33, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, e la sua durata è tale da consentire il completamento della relazione di revisione a norma dell’, paragrafo 1, entro un anno dall’inizio del periodo di revisione.
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