Art. 7

Procedure di preparazione alla revisione

In vigore dal 20 ott 2023
Procedure di preparazione alla revisione 1.   Il fornitore sottoposto a revisione e l’organizzazione di revisione concludono un accordo scritto che stabilisce: a) l’elenco completo degli obblighi e degli impegni sottoposti a revisione; b) le responsabilità dell’organizzazione di revisione, tra cui, ove applicabile, le responsabilità dettagliate per ciascuna persona giuridica che costituisce parte dell’organizzazione di revisione, nonché per le parti abilitate a firmare la relazione di revisione; c) le procedure e i punti di contatto che il fornitore sottoposto a revisione mette a disposizione dell’organizzazione di revisione per la richiesta di accesso ai dati di cui all’, paragrafo 2; d) le tempistiche relative alla revisione, comprese le date di inizio e fine delle procedure di revisione, e al completamento della relazione di revisione; e) una procedura di risoluzione delle controversie, derivanti dall’esecuzione della revisione, tra il fornitore sottoposto a revisione e l’organizzazione di revisione. 2.   L’accordo di cui al paragrafo 1, così come eventuali altri accordi o lettere di incarico tra l’organizzazione di revisione e il fornitore sottoposto a revisione relativamente all’esecuzione della stessa, è allegato alla relazione di revisione. 3.   Laddove durante l’esecuzione della revisione siano apportate modifiche all’accordo di cui al paragrafo 1, tali modifiche sono esplicitamente indicate nella relazione di revisione.
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