Art. 9

Operatore aereo che dichiara l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione

In vigore dal 18 ott 2023
Operatore aereo che dichiara l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione 1.   Gli operatori aerei non possono chiedere benefici per l’uso di una stessa partita di carburanti sostenibili per l’aviazione nell’ambito di più di un sistema relativo ai gas a effetto serra. Il fattore di emissione per l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU Emissions Trading System – EU ETS) è stabilito nell’allegato IV della direttiva 2003/87/CE o negli atti di esecuzione adottati a norma dell’ della medesima direttiva. Ai fini dell’assegnazione delle quote nell’ambito dell’EU ETS si applica la direttiva 2003/87/CE. Ai fini dell’assegnazione delle quote riservate al caricamento di carburanti sostenibili per l’aviazione nell’ambito dell’EU ETS, si applica l’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. Unitamente alla relazione di cui all’, gli operatori aerei trasmettono all’Agenzia: a) una dichiarazione dei sistemi dei gas a effetto serra cui partecipano e nell’ambito dei quali è possibile comunicare i carburanti sostenibili per l’aviazione; b) una dichiarazione attestante di non aver comunicato, nell’ambito di più di un sistema relativo ai gas a effetto serra, partite identiche di carburanti sostenibili per l’aviazione; e c) informazioni sulla partecipazione a regimi di sostegno finanziario dell’Unione, nazionali o regionali che consentano agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei carburanti sostenibili per l’aviazione acquistati e informazioni che indichino se la stessa partita di carburanti sostenibili per l’aviazione abbia ricevuto o meno sostegno nell’ambito di più di un regime di sostegno finanziario. 2.   Ai fini della comunicazione dell’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione a norma dell’ del presente regolamento, o nell’ambito di un sistema relativo ai gas a effetto serra, i fornitori di carburante per l’aviazione forniscono gratuitamente agli operatori aerei informazioni pertinenti e accurate relative al periodo di riferimento, il prima possibile, e in ogni caso entro e non oltre il 14 febbraio di ogni anno di riferimento. 3.   L’operatore aereo può chiedere al fornitore di carburante per l’aviazione di fornirgli le informazioni di cui al paragrafo 2 per adempiere altri obblighi di comunicazione, compresi quelli previsti dal diritto nazionale. Il fornitore di carburante per l’aviazione fornisce tali informazioni gratuitamente. Se la richiesta riguarda informazioni relative a un periodo già concluso al momento della richiesta, il fornitore di carburante per l’aviazione fornisce tali informazioni entro 90 giorni dalla data della richiesta. Se la richiesta riguarda informazioni relative a un periodo di riferimento che non si è ancora concluso al momento della presentazione della richiesta, l’operatore aereo si adopera per presentarla almeno 45 giorni prima del termine di tale periodo. Il fornitore di carburante per l’aviazione fornisce tali informazioni entro 45 giorni dal termine di tale periodo.
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