Art. 11
Autorità competente
In vigore dal 18 ott 2023
Autorità competente
1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente regolamento e dell’imposizione di sanzioni pecuniarie agli operatori aerei, agli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione e ai fornitori di carburante per l’aviazione. Gli Stati membri informano la Commissione e l’Agenzia dell’identità dell’autorità o delle autorità competenti da essi designate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti esercitino i loro compiti di sorveglianza e controllo dell’attuazione in modo imparziale e trasparente e in modo indipendente dagli operatori aerei, dai fornitori di carburante per l’aviazione e dagli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le rispettive autorità competenti dispongano delle risorse e delle capacità necessarie per espletare, in modo efficiente e tempestivo, i compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.
3. La Commissione, l’Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri cooperano e si scambiano tutte le informazioni pertinenti per garantire l’effettiva attuazione e il rispetto del presente regolamento.
4. L’Agenzia trasmette alle autorità competenti i dati aggregati relativi agli operatori aerei, agli aeroporti dell’Unione e ai rispettivi enti di gestione degli aeroporti dell’Unione e ai fornitori di carburante per l’aviazione per i quali dette autorità sono competenti a norma dei paragrafi 5, 6 e 7.
5. Lo Stato membro responsabile, la cui autorità competente o le cui autorità competenti, designate a norma del paragrafo 1, sono responsabili di un dato operatore aereo, è determinato a norma del regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione (17). Per gli operatori aerei non attribuiti a uno Stato membro in tale regolamento, lo Stato membro responsabile è determinato conformemente alle norme di cui all’articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE. La Commissione può sostenere gli Stati membri nel processo di attribuzione. A tale proposito, la Commissione può chiedere l’assistenza di Eurocontrol e, a tal fine, può concludere opportuni accordi con Eurocontrol.
6. Lo Stato membro responsabile, la cui autorità o le cui autorità competenti, designate a norma del paragrafo 1, sono responsabili di un dato ente di gestione di un aeroporto dell’Unione, è determinato sulla base della rispettiva giurisdizione territoriale dell’aeroporto dell’Unione.
7. Lo Stato membro responsabile, la cui autorità o le cui autorità competenti, designate a norma del paragrafo 1, sono responsabili di un dato fornitore di carburante per l’aviazione, è lo Stato membro in cui il fornitore di carburante per l’aviazione ha la sede di attività principale.
8. Per i fornitori di carburante per l’aviazione che non hanno la sede di attività principale in uno Stato membro, lo Stato membro responsabile è quello in cui il fornitore di carburante per l’aviazione ha fornito la maggior parte di carburante per l’aviazione nel 2023 o nel primo anno di fornitura di carburante per l’aviazione sul mercato dell’Unione, a seconda di quale data sia posteriore.
Tale fornitore di carburante per l’aviazione può presentare alla propria autorità competente una richiesta motivata in cui chiede di essere riassegnato a un altro Stato membro, qualora abbia fornito le quote più elevate del suo carburante per l’aviazione in detto Stato membro nei due anni precedenti la richiesta. La decisione di riassegnazione è adottata entro sei mesi dalla richiesta del fornitore di carburante per l’aviazione, è soggetta all’accordo delle autorità competenti dello Stato membro di riassegnazione ed è trasmessa senza indebito ritardo all’Agenzia e alla Commissione. Essa si applica a decorrere dall’inizio del periodo di riferimento successivo alla data della sua adozione.
Storico versioni
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