Art. 10
Obblighi di comunicazione per i fornitori di carburanti per l’aviazione
In vigore dal 18 ott 2023
Obblighi di comunicazione per i fornitori di carburanti per l’aviazione
Entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, e per la prima volta nel 2025, i fornitori di carburante per l’aviazione inseriscono nella banca dati dell’Unione di cui all’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001, le seguenti informazioni relative al periodo di riferimento:
a)
il quantitativo di carburante per l’aviazione fornito in ciascun aeroporto dell’Unione, espresso in tonnellate;
b)
il quantitativo di carburante sostenibile per l’aviazione fornito in ciascun aeroporto dell’Unione, e per ciascun tipo di carburante sostenibile per l’aviazione, come specificato alla lettera c), espresso in tonnellate;
c)
il processo di conversione, le caratteristiche e l’origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le emissioni durante il ciclo di vita di ciascun tipo di carburante sostenibile per l’aviazione fornito negli aeroporti dell’Unione;
d)
il tenore di aromatici e naftaleni in volume percentuale e di zolfo in massa percentuale nel carburante per l’aviazione fornito per partita, per aeroporto dell’Unione e a livello di Unione, indicando il volume e la massa totali di ciascuna partita e il metodo di prova applicato per misurare il contenuto di ciascuna sostanza a livello di partita;
e)
il contenuto energetico del carburante per l’aviazione e del carburante sostenibile per l’aviazione forniti in ciascun aeroporto dell’Unione, per ciascun tipo di carburante.
Gli Stati membri dispongono del quadro giuridico e amministrativo necessario a livello nazionale per garantire che le informazioni inserite dai fornitori di carburante per l’aviazione nella banca dati dell’Unione siano accurate e siano state verificate e oggetto di audit a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001.
L’Agenzia e le autorità competenti hanno accesso alla banca dati dell’Unione. L’Agenzia utilizza le informazioni in essa contenute dopo che sono state verificate a livello di Stato membro a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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