Art. 14

Sistema di etichettatura ambientale

In vigore dal 18 ott 2023
Sistema di etichettatura ambientale 1.   È istituito un sistema volontario di etichettatura ambientale che consente di misurare le prestazioni ambientali dei voli. 2.   Le etichette rilasciate a norma del presente articolo si applicano agli operatori aerei che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento per i voli da esso contemplati in partenza da aeroporti dell’Unione. Se un operatore aereo chiede il rilascio di un’etichetta a norma del presente articolo, esso la richiede per tutti i suoi voli contemplati dal presente regolamento in partenza da aeroporti dell’Unione. Gli operatori aerei possono chiedere il rilascio di etichette a norma del presente articolo anche per i loro voli contemplati dal presente regolamento in arrivo negli aeroporti dell’Unione. Se un operatore aereo chiede il rilascio di un’etichetta a norma del presente comma, esso la richiede per tutti i suoi voli in arrivo negli aeroporti dell’Unione. 3.   Le etichette rilasciate a norma del presente articolo certificano il livello delle prestazioni ambientali di un volo sulla base delle informazioni di cui al secondo comma. Il livello delle prestazioni ambientali di un volo è determinato sulla base delle prestazioni ambientali medie dei voli effettuati da un dato operatore aereo su una rotta specifica nel corrispondente periodo di validità degli orari precedente, ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CEE) n. 95/93. Le etichette rilasciate a norma del presente articolo comprendono le informazioni seguenti: a) l’impronta di carbonio prevista per passeggero, espressa secondo il sistema metrico decimale, come per esempio in chilogrammi di CO2 per passeggero, per il periodo di validità dell’etichetta; b) l’efficienza prevista in termini di CO2 per chilometro, espressa secondo il sistema metrico decimale, come per esempio in grammi di CO2 per passeggero per chilometro, per il periodo di validità dell’etichetta. 4.   L’impronta di carbonio prevista per passeggero e l’efficienza prevista in termini di CO2 per chilometro di un volo sono determinate dall’Agenzia sulla base di una metodologia standardizzata fondata su dati scientifici e delle informazioni fornite dagli operatori aerei in merito a tutti o ad alcuni dei seguenti fattori: a) i tipi di aeromobili, il numero medio di passeggeri e di carichi di merci integrati, ove necessario, da stime di tali fattori, quali i coefficienti di riempimento medio per la rotta specificata per un dato periodo di tempo; e b) le prestazioni del combustibile utilizzato sui voli effettuati dall’operatore aereo sulla base della diffusione di carburanti e utilizzando parametri quali il quantitativo totale di carburanti sostenibili per l’aviazione caricati, la percentuale rispetto alla diffusione totale di carburanti, la qualità e l’origine, la composizione e le emissioni durante il ciclo di vita derivanti dall’utilizzo del carburante calcolati per il volo. 5.   Le etichette rilasciate a norma del presente articolo sono valide per un periodo di tempo limitato non superiore a un anno, specificato negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 11, lettera c). Il periodo di validità dell’etichetta è chiaramente indicato dall’operatore aereo insieme all’etichetta. 6.   L’Agenzia rilascia etichette su richiesta di un operatore aereo per ciascun volo o ciascuna serie di voli effettuati alle stesse condizioni, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 3 e della metodologia standardizzata fondata su dati scientifici e dei fattori di cui al paragrafo 4. L’Agenzia può chiedere all’operatore aereo di fornire informazioni supplementari necessarie per il rilascio dell’etichetta. Se l’operatore aereo non presenta tutte le informazioni necessarie affinché l’Agenzia rilasci l’etichetta richiesta, l’Agenzia respinge la richiesta. L’operatore aereo può presentare ricorso contro le decisioni dell’Agenzia adottate a norma del presente paragrafo e del paragrafo 7 del presente articolo. Tale ricorso è presentato alla commissione di ricorso di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) entro dieci giorni dalla notifica della decisione. Si applicano gli articoli 106 e 107, l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 111, 112, 113 e 114 del regolamento (UE) 2018/1139. Qualsiasi decisione da parte dall’Agenzia a norma del presente paragrafo è adottata senza indebito ritardo. 7.   L’Agenzia riesamina periodicamente se i fattori in base ai quali è stata rilasciata un’etichetta per ogni volo o serie di voli effettuati alle stesse condizioni sono cambiati. Se conclude che un’etichetta non è più appropriata, l’Agenzia, dopo aver dato all’operatore la possibilità di essere ascoltato, revoca l’etichetta esistente o rilascia una nuova etichetta. L’Agenzia informa l’operatore aereo della sua decisione. L’operatore aereo adegua di conseguenza, senza ritardo, l’esposizione dell’etichetta. 8.   Gli operatori aerei cui è stata rilasciata un’etichetta a norma del paragrafo 6 espongono l’etichetta contenente le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma. L’etichetta è facilmente accessibile e comprensibile. Essa è presentata in modo da consentire ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni ambientali dei voli effettuati da diversi operatori aerei che coprono la stessa rotta. Se un operatore aereo espone l’etichetta presso un punto vendita o in occasione di qualsiasi altro contatto con i clienti, esso lo fa per tutti i voli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. 9.   Al fine di finanziare i costi del servizio fornito dall’Agenzia, il rilascio di un’etichetta su richiesta di un operatore aereo è soggetto al pagamento di un onere. Le entrate generate da tali oneri costituiscono altre entrate ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e sono trattate come entrate con destinazione specifica che l’Agenzia deve assegnare a copertura di tali costi. Si applica l’articolo 126, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1139. L’importo dell’onere è definito a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139. 10.   Nell’ambito dei suoi compiti nel settore della protezione dell’ambiente di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia contribuisce a sensibilizzare in merito all’esistenza del sistema di etichettatura istituito dal presente articolo. 11.   Al fine di garantire l’attuazione uniforme e il rispetto delle norme di cui al presente articolo, la Commissione adotta, entro il 1o gennaio 2025, atti di esecuzione recanti disposizioni dettagliate per quanto riguarda: a) la metodologia standardizzata fondata su dati scientifici di cui al paragrafo 4, basata sui migliori dati scientifici disponibili, in particolare i dati forniti dall’Agenzia e compresa la metodologia per l’utilizzo delle stime di cui al paragrafo 4, lettera a); b) la procedura con cui gli operatori aerei sono tenuti a fornire all’Agenzia le informazioni pertinenti per il rilascio di un’etichetta e la procedura per il rilascio di tale etichetta da parte dell’Agenzia, compreso il termine entro il quale l’Agenzia deve adottare una decisione a norma del paragrafo 6; c) la durata della validità delle etichette rilasciate a norma del presente articolo, non superiore a un anno; d) le condizioni alle quali l’Agenzia deve effettuare il riesame di cui al paragrafo 7; e) la procedura di cui al paragrafo 7 attraverso la quale l’Agenzia può revocare le etichette esistenti o rilasciare una nuova etichetta; f) i modelli per l’esposizione delle etichette rilasciate a norma del presente articolo; g) la garanzia di un facile accesso a tutte le etichette rilasciate in formato leggibile tramite un dispositivo informatico; h) la possibilità e le condizioni alle quali gli operatori aerei possono esporre, senza utilizzare un’etichetta a norma del presente articolo, informazioni sulle prestazioni ambientali analoghe a quelle di cui al paragrafo 3 per i voli in partenza da aeroporti dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 12.   Entro il 1o luglio 2027 la Commissione individua e valuta le evoluzioni relative al funzionamento del sistema di etichettatura istituito dal presente articolo, nonché eventuali miglioramenti o misure supplementari rispetto a tale sistema, in particolare al fine di istituire un sistema di etichettatura ambientale obbligatorio che comprenda tutti gli aspetti delle prestazioni ambientali dei voli o della serie di voli e le diverse misure di decarbonizzazione adottate dagli operatori aerei, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i principali risultati della valutazione effettuata a norma del presente paragrafo. Se del caso, può corredare tale relazione di una proposta legislativa.
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