Art. 7

Promozione della fornitura di idrogeno ed elettricità negli aeroporti dell’Unione

In vigore dal 18 ott 2023
Promozione della fornitura di idrogeno ed elettricità negli aeroporti dell’Unione 1.   Gli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione, i fornitori di carburante per l’aviazione e i gestori del carburante cooperano, se del caso, con i rispettivi Stati membri per elaborare i quadri strategici nazionali per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi negli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). 2.   Se del caso, conformemente ai quadri strategici nazionali di cui al paragrafo 1, ove un tale quadro sia stato adottato, gli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione, i fornitori di carburante per l’aviazione e i gestori del carburante cooperano e intraprendono sforzi per facilitare l’accesso degli operatori aerei all’idrogeno o all’elettricità utilizzata principalmente per la propulsione di aeromobili e fornire le infrastrutture e i servizi necessari per la consegna, lo stoccaggio e il caricamento di tale idrogeno o elettricità per rifornire o ricaricare gli aeromobili in linea con i quadri strategici nazionali per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, se del caso. 3.   Entro il 31 marzo 2025, e successivamente ogni due anni, gli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione riferiscono alle autorità competenti e all’Agenzia in merito allo stato di avanzamento dei progetti esistenti, per i rispettivi aeroporti dell’Unione, nel cui quadro si svolge una delle iniziative di cui al paragrafo 2. Tale relazione comprende informazioni accessibili al pubblico o che possono essere rese pubbliche, comprese, se del caso, proiezioni sui volumi e sul tipo di idrogeno ed elettricità prodotti e forniti agli operatori aerei nell’aeroporto dell’Unione nonché piani di realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di ricarica e rifornimento laddove tali piani siano adottati.
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