Art. 5

Obbligo di rifornimento per gli operatori aerei

In vigore dal 18 ott 2023
Obbligo di rifornimento per gli operatori aerei 1.   Il quantitativo annuo di carburante per l’aviazione caricato da un determinato operatore aereo in un determinato aeroporto dell’Unione deve corrispondere ad almeno il 90 % del fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione. 2.   Un operatore aereo può scendere al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1 se necessario per motivi di conformità alle norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante. In tali casi, l’operatore aereo interessato giustifica debitamente all’autorità o alle autorità competenti di cui all’, paragrafo 6, e all’Agenzia i motivi per cui scende al di sotto di tale soglia, anche fornendo un’indicazione delle rotte interessate. Tali informazioni sono incluse nella relazione di cui all’. I quantitativi di carburante associati sono comunicati separatamente in conformità dell’. 3.   In via eccezionale e ove debitamente giustificato, un operatore aereo può chiedere all’autorità o alle autorità competenti di cui all’, paragrafo 6, un’esenzione temporanea dall’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per i voli su una rotta specifica esistente o nuova inferiore a 850 chilometri, o a 1 200 chilometri per le rotte che collegano aeroporti situati in isole senza collegamenti ferroviari o stradali, in partenza da un aeroporto dell’Unione. Tale distanza è misurata secondo il metodo della rotta ortodromica. Tale richiesta è presentata almeno tre mesi prima della data di applicazione prevista dell’esenzione, suffragata da una adeguata e dettagliata motivazione. Tale esenzione dovrebbe essere limitata alle situazioni seguenti: a) difficoltà operative gravi e ricorrenti per il rifornimento degli aeromobili in un determinato aeroporto dell’Unione che impediscono agli operatori aerei di effettuare voli turnaround entro un periodo di tempo ragionevole; o b) difficoltà strutturali di approvvigionamento di carburante per l’aviazione derivanti dalle caratteristiche geografiche di un determinato aeroporto dell’Unione, che comportano prezzi dei carburanti per l’aviazione significativamente più elevati rispetto ai prezzi applicati in media a tipi di carburanti per l’aviazione analoghi negli altri aeroporti dell’Unione a causa, in particolare, di vincoli specifici concernenti il trasporto di carburante o della limitata disponibilità di carburanti in tale aeroporto dell’Unione e che pongono l’operatore aereo interessato in condizioni di notevole svantaggio competitivo rispetto alle condizioni di mercato esistenti in altri aeroporti dell’Unione con caratteristiche concorrenziali analoghe. 4.   L’autorità o le autorità competenti valutano tale richiesta. Alla luce della motivazione fornita, possono chiedere informazioni supplementari. 5.   L’autorità o le autorità competenti decidono in merito alla richiesta senza indebito ritardo al più tardi un mese prima della data di applicazione dell’esenzione prevista. Qualora l’autorità o le autorità competenti chiedano informazioni supplementari a norma del paragrafo 4, il termine entro il quale l’autorità o le autorità competenti devono prendere una decisione è sospeso fino a quando l’operatore aereo non abbia fornito informazioni complete. L’esenzione concessa ha un periodo di validità limitato, non superiore a un anno, al termine del quale è riesaminata su richiesta dell’operatore aereo. 6.   L’autorità o le autorità competenti prendono la decisione di accettare o respingere ogni prima richiesta di esenzione presentata a norma del paragrafo 3. La mancata adozione di tale decisione entro il termine di cui al paragrafo 5 non è considerata una decisione che autorizza l’esenzione richiesta. La mancata adozione di una decisione relativa a una richiesta di proroga di un’esenzione esistente, a condizione che tale richiesta sia suffragata da una adeguata e dettagliata giustificazione, al più tardi un mese prima della data della proroga prevista, è considerata una decisione di autorizzazione a continuare ad applicare l’esenzione richiesta. 7.   L’operatore aereo ha il diritto di impugnare una decisione dell’autorità o delle autorità competenti che respingono una richiesta di esenzione. 8.   L’autorità o le autorità competenti notificano alla Commissione l’elenco delle esenzioni autorizzate e respinte, fornendo la motivazione delle relative decisioni e le valutazioni su cui esse si basano. La Commissione pubblica l’elenco delle esenzioni autorizzate e lo aggiorna almeno una volta all’anno. 9.   A seguito di un reclamo scritto presentato da uno Stato membro, da un operatore aereo, dall’ente di gestione dell’aeroporto dell’Unione interessato o da un fornitore di carburante per l’aviazione, ovvero di propria iniziativa, la Commissione può, dopo aver valutato la motivazione fornita per l’esenzione concessa a norma del paragrafo 5 alla luce dei criteri di cui al paragrafo 3, adottare atti di esecuzione che chiedono all’autorità o alle autorità competenti di adottare una decisione che abroghi tale esenzione dall’inizio del successivo periodo di validità degli orari ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (15). Se tale periodo di validità degli orari inizia meno di due mesi dopo la pubblicazione della decisione, la decisione che abroga l’esenzione inizia ad applicarsi a decorrere dall’inizio del periodo di validità degli orari successivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 10.   Per poter adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 9, la Commissione può chiedere tutte le informazioni necessarie agli Stati membri e agli operatori aerei. Gli Stati membri e gli operatori aerei forniscono tali informazioni senza indebito ritardo. Gli Stati membri agevolano la trasmissione di informazioni da parte degli operatori aerei. 11.   Entro il 1o settembre 2024, la Commissione adotta orientamenti sull’applicazione delle esenzioni di cui al presente articolo. Tali orientamenti includono gli elementi che un operatore aereo deve fornire per giustificare tali esenzioni.
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