Art. 4
Quote di carburante sostenibile per l’aviazione disponibile negli aeroporti dell’Unione
In vigore dal 18 ott 2023
Quote di carburante sostenibile per l’aviazione disponibile negli aeroporti dell’Unione
1. Fatto salvo l’, i fornitori di carburante per l’aviazione garantiscono che tutto il carburante per l’aviazione messo a disposizione degli operatori aerei in ogni aeroporto dell’Unione contenga le quote minime di carburante sostenibile per l’aviazione, comprese le quote minime di carburante sintetico per l’aviazione nel rispetto dei valori e delle date di applicazione di cui all’allegato I. Fatte salve tali quote minime, i fornitori di carburante per l’aviazione garantiscono altresì che tutto il carburante per l’aviazione messo a disposizione degli operatori aerei in ogni aeroporto dell’Unione nel corso dei periodi dal 1o gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 e dal 1o gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 contenga almeno le quote medie di carburanti sintetici per l’aviazione nel rispetto dei valori di cui all’allegato I.
Tale obbligo si considera soddisfatto anche quando le quote minime di cui al primo comma sono raggiunte utilizzando:
a)
idrogeno rinnovabile per l’aviazione;
b)
carburanti per l’aviazione a basse emissioni di carbonio.
2. Ai fini del calcolo delle quote minime di cui all’allegato I, quando l’idrogeno per l’aviazione è messo a disposizione degli operatori aerei negli aeroporti dell’Unione:
a)
i valori relativi al contenuto energetico di tutti i combustibili pertinenti sono quelli di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere f) e g), e all’allegato III della direttiva (UE) 2018/2001 o alle pertinenti norme internazionali per l’aviazione riguardanti i carburanti non inclusi in tale allegato; e
b)
il contenuto energetico dell’idrogeno per l’aviazione fornito deve essere preso in considerazione sia nel numeratore che nel denominatore.
3. Se un fornitore di carburante per l’aviazione si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, secondo comma, o se un operatore aereo carica i carburanti di cui a tale comma, i riferimenti ai carburanti sostenibili per l’aviazione di cui all’, punti 10), 11) e 27), agli , all’, paragrafi 6 e 7, all’, paragrafo 1, lettere a), b) e g), all’, all’, paragrafo 1, e all’allegato II, si intendono fatti anche ai carburanti per l’aviazione a basse emissioni di carbonio e all’idrogeno rinnovabile per l’aviazione.
4. Per ciascun periodo di riferimento, i biocarburanti per l’aviazione diversi dai biocarburanti avanzati quali definiti all’, secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001 e diversi dai biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX, parte B, di detta direttiva forniti da ciascun fornitore di carburanti per l’aviazione negli aeroporti di tutta l’Unione rappresentano al massimo il 3 % dei carburanti per l’aviazione forniti ai fini del rispetto delle quote minime di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’allegato I del presente regolamento.
5. I carburanti sostenibili per l’aviazione prodotti a partire dalle materie prime seguenti sono esclusi dal calcolo delle quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione di cui all’allegato I del presente regolamento: «colture alimentari e foraggere» quali definite all’, secondo comma, punto 40), della direttiva (UE) 2018/2001, colture intermedie, distillato di acidi grassi di palma e materiali derivati dalla palma e dalla soia nonché pasta di saponificazione e suoi derivati.
Tuttavia, tale esclusione non si applica alle materie prime incluse nell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, alle condizioni stabilite in tale allegato.
6. I fornitori di carburante per l’aviazione possono dimostrare la conformità all’obbligo sancito al paragrafo 1 del presente articolo utilizzando il sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001.
7. Fatta salva l’applicazione dell’, paragrafi 4 e 5, se in un determinato periodo di riferimento un fornitore di carburante per l’aviazione non fornisce le quote minime di cui all’allegato I, nel periodo di riferimento successivo esso integra quanto meno la parte di quota non fornita. In via eccezionale, se un fornitore di carburante per l’aviazione non fornisce le quote medie di carburante sintetico per l’aviazione nel periodo dal 1o gennaio 2030 al 31 dicembre 2031, prima della fine del periodo dal 1o gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 esso integra quanto meno la parte di quota non fornita, e se un fornitore di carburante per l’aviazione non fornisce le quote medie di carburante sintetico per l’aviazione nel periodo dal 1o gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, nel periodo di riferimento successivo esso integra quanto meno la parte di quota non fornita.
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