Art. 23
Prova di pagamento della tassa speciale all’esportazione
In vigore dal 10 ott 2023
Prova di pagamento della tassa speciale all’esportazione
La prova che la tassa speciale all’esportazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2008/97 è stata pagata è fornita dall’operatore all’autorità competente dello Stato membro d’importazione mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR. In tal caso, la relativa dicitura enunciata nell’allegato XIII del presente regolamento è apposta nella casella «Osservazioni» a cura dell’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:2834:oj#art-23