Art. 22

Analisi di laboratorio

In vigore dal 10 ott 2023
Analisi di laboratorio 1.   È effettuata, sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro, un’analisi di laboratorio per verificare la conformità delle importazioni nell’Unione di residui della fabbricazione dell’amido di granturco del codice NC 2309 90 20 in provenienza dagli Stati Uniti d’America rispetto alla definizione delle merci contrassegnate con tale codice, qualora non siano scortate da un certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e da un certificato rilasciato dall’industria statunitense della macinazione a umido secondo i modelli riportati nell’allegato XII. Tali certificati possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione. 2.   Le partite provenienti dagli Stati Uniti d’America scortate dai due certificati di cui al paragrafo 1 sono soggette alle misure doganali di controllo all’importazione.
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