Art. 21

Campionamento per il calcolo del dazio all’importazione

In vigore dal 10 ott 2023
Campionamento per il calcolo del dazio all’importazione 1.   Per ogni spedizione di frumento (grano) tenero di qualità alta (non destinato alla semina), di frumento (grano) duro e di mais vitreo, l’ufficio doganale di immissione in libera pratica nell’Unione preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (26). Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all’importazione non vengono prelevati campioni. Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di spedizioni importate sufficientemente rappresentativo. 2.   I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447: a) i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina per il mais vitreo; b) i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il frumento (grano) duro di qualità alta; c) i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il frumento (grano) duro di qualità alta. Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato all’allegato VIII. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell’Argentina sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FIGS sono riportati nell’allegato IX. I modelli dei certificati di conformità, le specifiche per l’esportazione e i timbri della CGC sono riportati all’allegato X. I certificati di conformità possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione. Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro e del mais vitreo di cui all’allegato VI, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d’entrata nel corso della campagna di commercializzazione. La merce viene classificata secondo la qualità tipo per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all’allegato VI. 3.   I metodi di riferimento standard di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (27) si applicano alla classificazione di qualità tipo dei cereali importati. Ai fini del presente paragrafo si intende per «mais vitreo» il granturco della specie Zea mays indurata i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure. Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri: a) la loro corona non presenta fenditure; e b) se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest’ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio. La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono ai criteri di cui al terzo comma. Il metodo di riferimento per determinare l’indice di flottazione per il mais vitreo è definito nell’allegato XI. 4.   Se i risultati dell’analisi determinano una classificazione del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro e del mais vitreo importati in una qualità tipo inferiore a quella indicata nella dichiarazione d’immissione in libera pratica nell’Unione, l’importatore è tenuto a pagare la differenza tra il dazio all’importazione applicabile al prodotto indicato nella dichiarazione e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la garanzia specifica di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento e all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento delegato. Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la garanzia specifica di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento e all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 viene incamerata. 5.   I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall’autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.
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