Art. 17
Mais vitreo
In vigore dal 10 ott 2023
Mais vitreo
1. I dazi all’importazione sono ridotti di 24 EUR per tonnellata per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all’allegato VI.
2. Per poter beneficiare della riduzione di cui al paragrafo 1, il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica nell’Unione.
3. Si applicano di conseguenza le disposizioni sull’uso finale dei prodotti importati di cui all’articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. La garanzia di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2835 ammonta a 24 EUR per tonnellata.
Se, tuttavia, il dazio all’importazione applicabile alla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica nell’Unione è inferiore a 24 EUR per tonnellata per il granturco, l’importo della garanzia specifica è pari all’importo del dazio all’importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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