Art. 16
Fissazione dei dazi all’importazione
In vigore dal 10 ott 2023
Fissazione dei dazi all’importazione
1. La Commissione calcola su base giornaliera il dazio all’importazione di cui all’, paragrafo 1.
Il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è di 101,31 EUR per tonnellata.
Il prezzo cif all’importazione per il calcolo del dazio all’importazione è il prezzo cif rappresentativo all’importazione giornaliero determinato in base al metodo di cui all’.
2. Il dazio all’importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui all’, paragrafo 1, stabilito dalla Commissione equivale alla media dei dazi all’importazione calcolati durante i 10 giorni lavorativi precedenti.
La Commissione fissa il dazio all’importazione quando la media dei dazi all’importazione calcolati nei dieci giorni lavorativi precedenti supera di almeno 5 EUR per tonnellata il dazio in vigore, anche quando il dazio all’importazione è pari a zero.
L’importo di tale dazio all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il dazio all’importazione fissato si applica a decorrere dalla data di pubblicazione e fino alla fissazione e alla successiva all’entrata in vigore di un nuovo dazio all’importazione.
3. Se il porto di sbarco nell’Unione:
a)
si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 3 EUR per tonnellata;
b)
si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica, sulle coste dell’Irlanda, della Danimarca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia o della Svezia e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 2 EUR per tonnellata.
Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento di sbarco basato sul modello di cui all’allegato IV che attesti la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Affinché sia concessa la diminuzione del dazio all’importazione di cui al primo comma, il documento di sbarco deve accompagnare la merce fino all’espletamento delle formalità doganali d’importazione.
Tale documento può essere archiviato ed essere reso disponibile nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.
4. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai cereali originari del Canada di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di qualità alta, non destinato alla semina), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all’importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3. La percentuale da applicare è stabilita nell’allegato V. Il dazio all’importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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