Art. 15

Dazi all’importazione

In vigore dal 10 ott 2023
Dazi all’importazione 1.   In deroga alle aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune, il dazio all’importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento all’atto dell’importazione, maggiorato del 55 %, diminuito del prezzo cif all’importazione determinato conformemente all’, paragrafo 1, applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio all’importazione, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata. 2.   Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi cif all’importazione. 3.   Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelle di applicazione alla data di cui all’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
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Dazi all’importazione (Art. 15 Regolamento (UE) 2023/2834) — Testo vigente | Portale Normativo