Art. 14
Perturbazioni del mercato
In vigore dal 10 ott 2023
Perturbazioni del mercato
1. Il mercato del riso si considera perturbato segnatamente allorché in uno dei quattro trimestri dell’anno si constata un notevole aumento, senza spiegazione soddisfacente, delle importazioni di riso Basmati rispetto al trimestre precedente.
2. Qualora la perturbazione del mercato risiero persista e le consultazioni delle autorità dei paesi esportatori interessati con la Commissione non consentano di trovarvi una soluzione adeguata, il dazio all’importazione di riso semigreggio del codice NC 1006 20, previsto dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE, può essere applicato anche alle importazioni di riso Basmati, con decisione della Commissione, alle condizioni fissate al capo 1, sezione 2, del presente regolamento e alla sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.
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