Art. 24
Determinazione dei prezzi cif rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio
In vigore dal 10 ott 2023
Determinazione dei prezzi cif rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio
1. La Commissione fissa i prezzi cif rappresentativi per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sulla base delle possibilità più favorevoli di acquisto sul mercato mondiale.
2. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione tiene conto delle informazioni pertinenti di cui dispone, in particolare:
a)
le quotazioni registrate presso le borse rilevanti per il commercio internazionale dello zucchero;
b)
le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.
3. Il paragrafo 2 non si applica se:
a)
lo zucchero non è di qualità sana, leale e mercantile; oppure
b)
quando le possibilità di acquisto dello zucchero al prezzo indicato nell’offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; oppure
c)
quando l’evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell’offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.
4. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione può basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
5. Si intendono per prezzi rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sul mercato mondiale o sul mercato di importazione dell’Unione di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i prezzi cif rappresentativi determinati a norma del presente articolo.
6. I prezzi cif rappresentativi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può modificare detti prezzi durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 2,5 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi cif rappresentativi precedentemente fissati.
7. Il prezzo cif rappresentativo dei prodotti derivati dallo zucchero di cui al codice NC 1702 90 95 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per l’1 % di tenore in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in causa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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