Art. 25
Determinazione dei prezzi cif rappresentativi dei melassi
In vigore dal 10 ott 2023
Determinazione dei prezzi cif rappresentativi dei melassi
1. La Commissione determina il prezzo cif rappresentativo dei melassi sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale.
2. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione tiene conto delle informazioni pertinenti di cui dispone, in particolare:
a)
le offerte fatte sul mercato mondiale;
b)
le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.
3. Il paragrafo 2 non si applica se:
a)
i melassi non sono di qualità sana, leale e mercantile; oppure
b)
quando le possibilità di acquisto dei melassi al prezzo indicato nell’offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; oppure
c)
quando l’evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell’offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.
4. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione può basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
5. Si intendono per prezzi rappresentativi dei melassi sul mercato mondiale o sul mercato di importazione dell’Unione di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i prezzi cif rappresentativi determinati a norma del presente articolo.
6. I prezzi cif rappresentativi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può modificarli durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 1,5 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi cif rappresentativi precedentemente fissati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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