Art. 43

Trasmissione dei dati relativi alla raccolta e allo sforzo

In vigore dal 4 ott 2023
Trasmissione dei dati relativi alla raccolta e allo sforzo Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alla raccolta e allo sforzo esercitato nell’anno precedente. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
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