Art. 44

Limiti di cattura

In vigore dal 4 ott 2023
Limiti di cattura 1.   Ogni Stato membro può istituire, per i propri pescatori e pescherecci autorizzati, un sistema di limiti individuali, giornalieri e/o annuali, per la raccolta e/o lo sforzo di pesca. Tali limiti sono coerenti con il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate e con i limiti di raccolta e di sforzo di pesca annuali fissati per lo Stato membro interessato. 2.   Quando, per un dato anno e per un banco di corallo rosso debitamente identificato, oppure a livello del riquadro statistico pertinente della CGPM nel caso in cui il banco di corallo rosso non sia stato debitamente identificato, la percentuale di colonie raccolte al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, di cui all’, è: a) inferiore al 10 % delle catture totali raccolte da un determinato banco di corallo rosso per un dato anno, gli Stati membri che non dispongono di un piano di gestione nazionale attuano misure di controllo più rigorose nella zona interessata; b) superiore al 10 % e inferiore al 25 % delle catture totali raccolte da un determinato banco di corallo rosso per un dato anno, gli Stati membri effettuano controlli più rigorosi nella zona interessata e rilevano la struttura dimensionale della popolazione di corallo rosso, indipendentemente dall’esistenza di un piano di gestione nazionale. 3.   Al raggiungimento del livello limite di catture di corallo rosso di cui ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata ad eventuali attività di pesca del corallo rosso. 4.   Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di corallo rosso prelevate da un dato banco in un determinato anno. 5.   Qualora i banchi di corallo non siano stati ancora debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo di cui al paragrafo 3 si applicano a livello del riquadro statistico pertinente della CGPM. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per attuare i fermi precauzionali di cui al paragrafo 3. Nella decisione che istituisce un fermo gli Stati membri definiscono la zona geografica del fondale di raccolta interessato, la durata del fermo e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante il fermo e alla riapertura di questo tipo di pesca. 7.   Gli Stati membri possono applicare la regola dell’allontanamento affinché i pescherecci sospendano l’attività di pesca e si spostino nella direzione in cui è meno probabile rinvenire altre colonie, al fine di evitare il raggiungimento del livello limite di catture di cui al paragrafo 4 e di ottimizzare lo sfruttamento e la ricostituzione delle colonie. 8.   Gli Stati membri che attuano la regola dell’allontanamento di cui al paragrafo 7, ne informano immediatamente la Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM. 9.   Gli Stati membri possono attuare un sistema di raccolta a rotazione tra i loro banchi di corallo rosso per ottimizzare lo sfruttamento e la ricostituzione delle colonie. 10.   Gli Stati membri che attuano il sistema di raccolta a rotazione di cui al paragrafo 9, ne informano immediatamente la Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM.
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Limiti di cattura (Art. 44 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo