Art. 42

Taglia minima di riferimento per la conservazione

In vigore dal 4 ott 2023
Taglia minima di riferimento per la conservazione 1.   Il corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro, misurato a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento conformemente all’ del presente regolamento e all’, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10 % in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (< 7 mm). 3.   Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate dalle motivazioni scientifiche o tecniche della deroga. 4.   La Commissione comunica al segretariato della CGPM le misure adottate a norma del paragrafo 2.
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Taglia minima di riferimento per la conservazione (Art. 42 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo