Art. 41

Profondità minima per la raccolta

In vigore dal 4 ott 2023
Profondità minima per la raccolta 1.   La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente regolamento conformemente all’ del presente regolamento e all’, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di concedere deroghe al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate da: a) informazioni dettagliate sul quadro nazionale di gestione; b) le motivazioni scientifiche o tecniche della deroga; c) l’elenco dei pescherecci o il numero delle autorizzazioni concesse in relazione alla raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m; e d) l’elenco delle zone di pesca in cui è autorizzata tale raccolta, identificate mediante coordinate geografiche terrestri e marine. 4.   La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti: a) tali deroghe devono essere state applicate in modo continuativo mediante norme di gestione per almeno cinque anni prima del 18 aprile 2020; oppure b) se si tratta di una nuova deroga, questa deve essere suffragata dal comitato scientifico consultivo dimostrando che la richiesta è in linea con gli obiettivi del presente capo. 5.   La Commissione comunica al segretariato della CGPM le misure adottate a norma del paragrafo 2.
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Profondità minima per la raccolta (Art. 41 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo