Art. 39

Piani di gestione nazionali

In vigore dal 4 ott 2023
Piani di gestione nazionali 1.   Gli Stati membri adottano piani di gestione nazionali per il corallo rosso. 2.   In funzione delle informazioni scientifiche disponibili, la gestione ha luogo a livello del banco di corallo rosso o del riquadro statistico della CGPM, oppure su scala nazionale. I piani di gestione nazionali comprendono almeno gli elementi di cui agli , da 44 a 50, 52, 53 e 56. 3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di gestione del corallo rosso dieci giorni lavorativi dopo la loro adozione e la Commissione li trasmette al segretariato della CGPM entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla loro adozione. Gli Stati membri ripresentano immediatamente alla Commissione i piani nazionali di gestione del corallo rosso eventualmente aggiornati. La Commissione trasmette tali piani aggiornati al segretariato della CGPM, in particolare laddove siano decise nuove chiusure o nuove aperture dei banchi di corallo rosso.
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