Art. 18

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 4 ott 2023
Obblighi di comunicazione In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal loro peso vivo.
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