Art. 20
Sistema di controllo dei pescherecci
In vigore dal 4 ott 2023
Sistema di controllo dei pescherecci
In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le navi di lunghezza fuori tutto (length overall – LOA) superiore a 10 metri che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (vessel monitoring system – VMS).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2124:oj#art-20