Art. 45

Fermi spaziali o temporali

In vigore dal 4 ott 2023
Fermi spaziali o temporali 1.   Oltre ai fermi già istituiti a livello nazionale, gli Stati membri che praticano attivamente la raccolta del corallo rosso possono stabilire ulteriori fermi spaziali o temporali per la protezione del corallo rosso sulla base dei pareri scientifici disponibili. 2.   Gli Stati membri che istituiscono fermi di pesca ne informano senza ritardo il segretariato della CGPM e la Commissione.
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