Art. 47

Misure di gestione della flotta

In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione della flotta 1.   Le navi o i pescatori sono autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo solo se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata rispettivamente dall’autorità dello Stato membro di bandiera o dalle autorità dello Stato membro costiero in cui esercitano l’attività di pesca. Tale autorizzazione precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio della pesca. 2.   In assenza dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è vietato raccogliere, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso. 3.   L’autorizzazione di pesca può essere rilasciata solo a un pescatore (subacqueo) che rispetti le norme in materia di immersione professionale conformemente alla legislazione nazionale. 4.   Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, l’elenco dei pescatori e/o delle navi per i quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno. Per ogni nave, l’elenco comprende almeno i dati di cui all’allegato VIII. 5.   Gli Stati membri non aumentano il numero di autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 fino a quando dai pareri scientifici convalidati dal comitato scientifico consultivo non risulti che le popolazioni di corallo rosso si sono ricostituite a livelli sostenibili che consentono loro di sopportare un maggiore sfruttamento.
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