Art. 11

Informazioni sulla protezione del credito di tipo personale

In vigore dal 29 set 2023
Informazioni sulla protezione del credito di tipo personale Quando il prestito è assistito da una garanzia personale, i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che la valutazione di tale garanzia tenga conto di tutte le informazioni seguenti: a) l’identità del garante; b) il tipo di garanzia; c) l’escutibilità della garanzia; d) il livello di protezione offerto dalla garanzia; e) l’importo che il garante si è impegnato a pagare in caso di inadempimento del titolare di progetto o di mancato pagamento da parte di quest’ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:358:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo