Art. 11
Informazioni sulla protezione del credito di tipo personale
In vigore dal 29 set 2023
Informazioni sulla protezione del credito di tipo personale
Quando il prestito è assistito da una garanzia personale, i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che la valutazione di tale garanzia tenga conto di tutte le informazioni seguenti:
a)
l’identità del garante;
b)
il tipo di garanzia;
c)
l’escutibilità della garanzia;
d)
il livello di protezione offerto dalla garanzia;
e)
l’importo che il garante si è impegnato a pagare in caso di inadempimento del titolare di progetto o di mancato pagamento da parte di quest’ultimo.
Storico versioni
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