Art. 10

Informazioni sulla protezione del credito di tipo reale

In vigore dal 29 set 2023
Informazioni sulla protezione del credito di tipo reale 1.   Quando il prestito è assistito da una garanzia reale, i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che la valutazione di tale garanzia reale tenga conto di tutte le informazioni seguenti: a) informazioni sulla scadenza della garanzia reale; b) per le garanzie reali finanziarie, l’ultimo prezzo disponibile per la garanzia reale e il prezzo medio dei 12 mesi precedenti su un mercato liquido e negoziato; c) per le garanzie reali materiali, l’ultimo valore di mercato disponibile; d) informazioni sull’esistenza di un mercato per liquidare prontamente la garanzia reale; e) una misurazione della volatilità del valore della garanzia reale. 2.   In assenza di un mercato che stabilisca in modo obiettivo il prezzo o il valore di mercato della garanzia reale, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutte le informazioni seguenti: a) le ipotesi utilizzate per valutare il valore della garanzia reale; b) la frequenza con cui tale valore può essere prontamente ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti). 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure per monitorare il valore delle garanzie reali.
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