Art. 10 · Informazioni sulla protezione del credito di tipo reale

Art. 10

Informazioni sulla protezione del credito di tipo reale

In vigore dal 29 set 2023
Informazioni sulla protezione del credito di tipo reale 1.   Quando il prestito è assistito da una garanzia reale, i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che la valutazione di tale garanzia reale tenga conto di tutte le informazioni seguenti: a) informazioni sulla scadenza della garanzia reale; b) per le garanzie reali finanziarie, l’ultimo prezzo disponibile per la garanzia reale e il prezzo medio dei 12 mesi precedenti su un mercato liquido e negoziato; c) per le garanzie reali materiali, l’ultimo valore di mercato disponibile; d) informazioni sull’esistenza di un mercato per liquidare prontamente la garanzia reale; e) una misurazione della volatilità del valore della garanzia reale. 2.   In assenza di un mercato che stabilisca in modo obiettivo il prezzo o il valore di mercato della garanzia reale, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutte le informazioni seguenti: a) le ipotesi utilizzate per valutare il valore della garanzia reale; b) la frequenza con cui tale valore può essere prontamente ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti). 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure per monitorare il valore delle garanzie reali.
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