Art. 10
Informazioni sulla protezione del credito di tipo reale
In vigore dal 29 set 2023
Informazioni sulla protezione del credito di tipo reale
1. Quando il prestito è assistito da una garanzia reale, i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che la valutazione di tale garanzia reale tenga conto di tutte le informazioni seguenti:
a)
informazioni sulla scadenza della garanzia reale;
b)
per le garanzie reali finanziarie, l’ultimo prezzo disponibile per la garanzia reale e il prezzo medio dei 12 mesi precedenti su un mercato liquido e negoziato;
c)
per le garanzie reali materiali, l’ultimo valore di mercato disponibile;
d)
informazioni sull’esistenza di un mercato per liquidare prontamente la garanzia reale;
e)
una misurazione della volatilità del valore della garanzia reale.
2. In assenza di un mercato che stabilisca in modo obiettivo il prezzo o il valore di mercato della garanzia reale, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutte le informazioni seguenti:
a)
le ipotesi utilizzate per valutare il valore della garanzia reale;
b)
la frequenza con cui tale valore può essere prontamente ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure per monitorare il valore delle garanzie reali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:358:oj#art-10