Art. 9
Informazioni sui meccanismi di protezione del credito
In vigore dal 29 set 2023
Informazioni sui meccanismi di protezione del credito
1. Quando un prestito concesso al titolare di progetto è garantito da meccanismi di protezione del credito, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per raccogliere informazioni su:
a)
l’accuratezza della valutazione delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo;
b)
l’efficacia e l’escutibilità delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding valutano e monitorano periodicamente il valore delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo e intraprendono azioni opportune se il valore delle garanzie reali diminuisce in misura sostanziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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