Art. 11 · Informazioni sulla protezione del credito di tipo personale

Art. 11

Informazioni sulla protezione del credito di tipo personale

In vigore dal 29 set 2023
Informazioni sulla protezione del credito di tipo personale Quando il prestito è assistito da una garanzia personale, i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che la valutazione di tale garanzia tenga conto di tutte le informazioni seguenti: a) l’identità del garante; b) il tipo di garanzia; c) l’escutibilità della garanzia; d) il livello di protezione offerto dalla garanzia; e) l’importo che il garante si è impegnato a pagare in caso di inadempimento del titolare di progetto o di mancato pagamento da parte di quest’ultimo.
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