Art. 13

Informazioni di cui tenere conto nella valutazione dei prestiti

In vigore dal 29 set 2023
Informazioni di cui tenere conto nella valutazione dei prestiti 1.   Nel valutare ciascun prestito di cui all’, paragrafo 4, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding: a) effettuano una valutazione dei prestiti concessi ai titolari di progetti tenendo conto di informazioni sufficienti e aggiornate; b) effettuano la valutazione nei tre mesi precedenti la concessione del prestito. 2.   Ai fini del paragrafo 1, al momento dell’emissione del prestito, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutti i fattori seguenti: a) la scadenza del prestito; b) la frequenza dei pagamenti rateali e i flussi di cassa futuri attesi; c) se il contratto di prestito prevede un’opzione di rimborso anticipato; d) un tasso di interesse privo di rischio per attualizzare i pagamenti effettuati utilizzando il prestito; e) il tasso d’interesse stabilito nell’accordo di prestito; f) la probabilità di default (inadempimento) da parte del titolare di progetto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione (5); g) il valore delle garanzie reali, se disponibili, che il titolare di progetto ha utilizzato nell’ambito dell’accordo di prestito; h) le garanzie e il livello di protezione da queste offerto. 3.   Ai fini del paragrafo 1, in seguito all’emissione del prestito, il fornitore di servizi di crowdfunding tiene conto, oltre ai fattori di cui al paragrafo 2, dei fattori seguenti: a) la vita residua del prestito; b) la previsione di perdite future. 4.   I fornitori di servizi di crowdfunding che conformemente all’, paragrafo 4, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) 2020/1503 effettuano la valutazione di un prestito a seguito di un inadempimento, effettuano la valutazione delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo in modo prudente e tengono conto di altri oneri e spese concernenti il recupero crediti.
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