Art. 4
Approcci e informazioni per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti
In vigore dal 29 set 2023
Approcci e informazioni per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti
Ai fini del presente capo, i fornitori di servizi di crowdfunding:
a)
adottano, per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti, metodi e approcci proporzionati all’entità, al tipo e alla scadenza del prestito e alle caratteristiche del titolare di progetto e del progetto di crowdfunding;
b)
utilizzano informazioni e dati accurati, affidabili e aggiornati.
Storico versioni
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