Art. 4 · Approcci e informazioni per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti

Art. 4

Approcci e informazioni per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti

In vigore dal 29 set 2023
Approcci e informazioni per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti Ai fini del presente capo, i fornitori di servizi di crowdfunding: a) adottano, per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti, metodi e approcci proporzionati all’entità, al tipo e alla scadenza del prestito e alle caratteristiche del titolare di progetto e del progetto di crowdfunding; b) utilizzano informazioni e dati accurati, affidabili e aggiornati.
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