Art. 6

Informazioni di cui tenere conto nelle valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti

In vigore dal 29 set 2023
Informazioni di cui tenere conto nelle valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti Nel valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutte le informazioni seguenti: a) la descrizione del progetto di crowdfunding; b) la finalità del prestito; c) l’assetto proprietario del titolare di progetto; d) il piano commerciale alla base del progetto di crowdfunding; e) la disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo.
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