Art. 6
Informazioni di cui tenere conto nelle valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti
In vigore dal 29 set 2023
Informazioni di cui tenere conto nelle valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti
Nel valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutte le informazioni seguenti:
a)
la descrizione del progetto di crowdfunding;
b)
la finalità del prestito;
c)
l’assetto proprietario del titolare di progetto;
d)
il piano commerciale alla base del progetto di crowdfunding;
e)
la disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo.
Storico versioni
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