Art. 5
Requisiti generali per le valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti
In vigore dal 29 set 2023
Requisiti generali per le valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti
1. Nel valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding valutano la capacità attuale e futura del titolare di progetto di adempiere agli obblighi finanziari stabiliti nell’accordo di prestito.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding documentano adeguatamente le decisioni relative alla valutazione di cui al paragrafo 1 e conservano la documentazione per almeno cinque anni dopo il rimborso dell’ultima rata del prestito.
3. Ai fini del paragrafo 2, i dati personali definiti all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 sono conservati per un periodo massimo di cinque anni dopo il rimborso dell’ultima rata del prestito.
Storico versioni
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