Art. 54

Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti

In vigore dal 13 set 2023
Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti 1.   Lo Stato membro responsabile di un’azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell’ICCAT e degli osservatori nazionali e dell’ICCAT che ne facciano richiesta. 2.   Lo Stato membro responsabile di un’azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.
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Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti (Art. 54 Regolamento (UE) 2023/2053) — Testo vigente | Portale Normativo