Art. 52

Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull’operazione di ingabbiamento

In vigore dal 13 set 2023
Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull’operazione di ingabbiamento 1.   Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell’azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all’allegato XIV. 2.   Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell’azienda, entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento, presenta allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull’operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell’allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. 3.   Ai fini del paragrafo 2, un’operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l’eventuale indagine avviata e l’eventuale operazione di rilascio ordinata.
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