Art. 54
Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti
In vigore dal 13 set 2023
Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti
1. Lo Stato membro responsabile di un’azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell’ICCAT e degli osservatori nazionali e dell’ICCAT che ne facciano richiesta.
2. Lo Stato membro responsabile di un’azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.
Storico versioni
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