Art. 53
Trasferimenti all’interno dell’azienda e controlli a campione
In vigore dal 13 set 2023
Trasferimenti all’interno dell’azienda e controlli a campione
1. Lo Stato membro responsabile di un’azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.
2. Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile di un’azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un’analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell’anno successivo.
3. Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile di un’azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all’. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell’ICCAT nel mese di aprile dell’anno successivo al periodo contingentale corrispondente.
Storico versioni
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