Art. 49
Videosorveglianza
In vigore dal 13 set 2023
Videosorveglianza
Lo Stato membro responsabile dell’azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell’acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all’allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-49