Art. 49

Videosorveglianza

In vigore dal 13 set 2023
Videosorveglianza Lo Stato membro responsabile dell’azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell’acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all’allegato X.
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