Art. 6
Indicazioni nella catena di approvvigionamento
In vigore dal 17 ago 2023
Indicazioni nella catena di approvvigionamento
1. Le indicazioni previste dalle disposizioni relative alla marcatura di cui all’allegato I sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso e non inducono in errore.
2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto.
3. Nel caso di contratti a distanza ai sensi dell’, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), le informazioni sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto, compreso il paese di origine del prodotto effettivamente messo in vendita.
4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.
5. La possibilità di indicare nell’etichettatura l’origine regionale o locale di cui all’allegato I, parte B, lascia impregiudicata la protezione concessa a determinate indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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