Art. 2
Norma di commercializzazione generale per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
In vigore dal 17 ago 2023
Norma di commercializzazione generale per gli ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, lettera a)
1. I requisiti di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 costituiscono la norma di commercializzazione generale per gli ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
Gli ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, lettera a), devono essere conformi a tale norma di commercializzazione generale, a meno che non siano soggetti a una norma di commercializzazione specifica.
La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nell’allegato I, parte A, del presente regolamento.
2. Se il detentore di ortofrutticoli di cui al paragrafo 1 è in grado di dimostrare che i prodotti sono conformi a una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), essi si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del presente articolo per «detentore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in possesso fisico dei prodotti in questione o li metta in vendita a distanza o con qualsiasi mezzo digitale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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