Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 ago 2023
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, di tale regolamento, i requisiti minimi per la commercializzazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita come prodotti freschi di cui all’articolo 76 del medesimo regolamento e la conformità dei prodotti importati alle norme di commercializzazione dell’Unione di cui all’articolo 89 di detto regolamento.
2. Il presente regolamento si applica ai settori e prodotti seguenti:
a)
il settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all’, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
i frutti secchi di cui ai codici NC 0804 20 90, 0806 20 ed ex 0813 elencati nell’allegato I, parte X, di tale regolamento;
c)
le banane di cui al codice NC 0803 90 10 elencate nell’allegato I, parte XI, di tale regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento il paese di origine di un prodotto è determinato conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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