Art. 3
Indicazione dell’origine per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le banane mature
In vigore dal 17 ago 2023
Indicazione dell’origine per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le banane mature
I prodotti seguenti recano l’indicazione del paese d’origine:
a)
frutta secca di cui al codice NC ex 0813, quale definita nell’allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;
c)
uve secche di cui al codice NC 0806 20;
d)
banane mature di cui al codice NC 0803 90 10 risultanti dalla maturazione sul territorio dell’Unione.
Storico versioni
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