Art. 4

Norme di commercializzazione specifiche per gli ortofrutticoli e le banane

In vigore dal 17 ago 2023
Norme di commercializzazione specifiche per gli ortofrutticoli e le banane 1.   I prodotti o settori seguenti devono essere conformi alle norme di commercializzazione specifiche di cui all’allegato I, parte B: a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole; e) pesche e pesche noci/nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uve da tavola; j) pomodori; k) banane. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera k), si applica quanto segue: a) la norma di commercializzazione specifica per il settore delle banane è stabilita nell’allegato I, parte B, parte 11, per le banane delle varietà elencate nell’appendice di tale allegato, escluse le banane destinate alla trasformazione. Tale norma di commercializzazione si applica alla fase dell’immissione in libera pratica per le banane originarie dei paesi terzi, alla fase del primo scarico nell’Unione per le banane originarie dell’Unione o all’uscita dal capannone di confezionamento per le banane consegnate allo stato fresco al consumatore nelle regioni di produzione. b) La norma di commercializzazione specifica di cui alla lettera a) non osta all’applicazione delle disposizioni nazionali adottate per successive fasi commerciali che: i) non incidono sulla libera circolazione di prodotti originari dei paesi terzi o di altre regioni dell’Unione conformi alle norme di commercializzazione di cui al primo comma; e ii) non sono contrarie alla norma di commercializzazione di cui al primo comma.
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