Art. 5

Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione

In vigore dal 17 ago 2023
Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione 1.   In deroga all’articolo 76, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013: a) non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti seguenti: i) i prodotti che sono chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all’alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente e che sono: — destinati alla trasformazione industriale, o — presentati per la vendita al minuto al consumatore per il fabbisogno personale e destinati alla trasformazione, o — destinati alla preparazione dei prodotti di cui alla lettera b), punto xvii), del presente paragrafo, o — destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari; ii) prodotti venduti dal produttore direttamente al consumatore per il fabbisogno personale nella loro azienda o, all’interno di una determinata zona di produzione definita dall’autorità competente: — su un mercato locale in un luogo riservato soltanto ai produttori, o — mediante consegna diretta; iii) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli elencate nell’allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013; iv) i prodotti di una determinata regione venduti al minuto in tale regione in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo; b) i prodotti seguenti non sono soggetti all’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione, tranne per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013: i) funghi non coltivati di cui ai codici NC da ex 0709 51 a ex 0709 56 e 0709 59; ii) capperi di cui al codice NC 0709 99 40; iii) mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10; iv) mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12; v) nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22; vi) noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32; vii) pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52; viii) noci macadamia sgusciate di cui al codice NC 0802 62; ix) pinoli sgusciati di cui al codice NC 0802 92; x) noci di pecàn di cui al codice NC 0802 99 10; xi) altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 99 90; xii) banane plantano essiccate di cui al codice NC 0803 10 90; xiii) agrumi secchi di cui al codice NC ex 0805; xiv) miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31; xv) miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39; xvi) zafferano di cui al codice NC 0910 20; xvii) i prodotti classificati come ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stati sottoposti a operazioni che vanno oltre il grado di mondatura indicato nella norma specifica UNECE applicabile o che non sono intatti ai sensi della norma di commercializzazione generale e resi pronti per essere consumati direttamente freschi o cotti; c) in caso di donazione, diversa dalla distribuzione gratuita oggetto degli accordi e delle decisioni di cui all’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o sostenuta nell’ambito di programmi operativi a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), i prodotti contemplati dal presente regolamento devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale, tranne per quanto riguarda le disposizioni in materia di marcatura, a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinato alla donazione» o con una marcatura equivalente. 2.   In deroga all’articolo 76, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti seguenti non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una determinata zona di produzione definita dallo Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale zona di produzione sia una zona transnazionale definita dagli Stati membri interessati: a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri; b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio; c) i prodotti originari dell’UE che non sono conformi alle norme di commercializzazione stabilite nel presente regolamento a causa di una circostanza di «forza maggiore» (9) che consente agli Stati membri di decidere che i prodotti possono essere commercializzati nel loro territorio alle condizioni da essi specificate. 3.   Ai fini dell’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera c), e al paragrafo 2, gli operatori forniscono all’autorità competente dello Stato membro la prova che i prodotti contemplati soddisfano le condizioni stabilite in tali paragrafi, in particolare per quanto riguarda l’uso cui sono destinati. 4.   Gli operatori possono applicare la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), solo se gli Stati membri hanno precedentemente adottato disposizioni per esentare tali prodotti. Le disposizioni non devono essere tali da impedire o falsare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, né devono compromettere il libero scambio o il conseguimento di uno degli obiettivi dell’articolo 39 del trattato. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni adottate in merito. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme. 5.   Le notifiche di cui al paragrafo 2, lettera c), e di cui al paragrafo 4 sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (10).
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